Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.
Art. 7
 
Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall' art. 26 I comma, lettera c), della LR 5 agosto 1975, n. 48, per la partecipazione ai pubblici concorsi per l' assunzione agli impieghi regionali viene elevato a 35 anni.
Alla fine del quinto comma dell' art. 84 della LR 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli artt. 19 e 20 della LR 14 febbraio 1978, n. 11, è aggiunta la locuzione << nonché, eventualmente, dall' ENPAS >>.
Sono apportate le seguenti modificazioni alla Tabella Allegato A alla LR 11 aprile 1979, n. 15: nella colonna << Qualifica ex ENALC ( DM 3-8-1976) >>, in corrispondenza del III livello funzionale RE, viene soppressa la voce << 1 - Primo barman >>; in corrispondenza del IV livello funzionale RE, viene inserita la voce << 1 - Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
A decorrere dal 1 luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della LR 26 giugno 1978, n. 77 e successivamente collocato nel Ruolo ed esaurimento di cui alla LR 11 aprile 1979, n. 15 con la soppressa qualifica di << Primo barman >> devesi considerare attribuita la qualifica di << Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
Le disposizioni di cui all' art. 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 46, sono estese anche alle promozioni effettuate in attuazione dell' articolo 107, IV comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza dal 1 gennaio 1979.