Art. 6
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella B allegata alla LR 11 aprile 1979, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarą inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell' inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980