Art. 5
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l' Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell' applicazione della norma di cui al precedente comma per << carriera >> corrispondente o immediatamente inferiore, s' intende << qualifica >> corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d' inquadramento.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.