Legge regionale 28 giugno 1980, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.
Art. 4
 
Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell' Ente di provenienza rispettivamente alla data del trasferimento, dell' assunzione alla Regione e dell' entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 nonché degli altri assegni fissi e continuativi. Al personale di cui al presente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' art. 16, I comma, della LR 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' art. 1 della LR 23 marzo 1979, n. 10, sub art. 1 della LR 23 marzo 1979, n. 11. Ai fini dell' attribuzione della posizione tabellare non si calcolano gli importi relativi alla contingenza ed all' adeguamento ISTAT già assoggettati a conglobamento, per la parte pari alla differenza tra l' indennità integrativa speciale e l' indennità di contingenza in godimento.
Al personale in posizione di comando, proveniente da Enti che hanno esteso al proprio personale le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, vengono conservati la qualifica funzionale ed il trattamento economico in godimento presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980