Art. 3
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell' art. 40 della LR 5 agosto 1975, n. 48 ed ai sensi dell' art. 9 della LR 31 ottobre 1977, n. 58, puņ essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima e previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Ente di provenienza.
Il personale di cui al precedente comma, che presso l' Ente di provenienza riveste una qualifica equiparata a quella di dirigente regionale, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente.
Il personale di cui al primo comma, appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, č inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente al livello al medesimo attribuito con provvedimento dello Stato.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980