﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 giugno 1980

      , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I beni mobili ed immobili nonché le  attrezzature  degli enti ed istituti  di  cui   all' articolo  66  primo  comma, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui  sono  collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità Sanitaria Locale.</p><p style="text-align: justify;">A tal  scopo  gli  enti  ed  istituti  di  cui  al  comma precedente, d' intesa con i Comuni  destinatari,  nonché  i Comuni, nel caso previsto dall' articolo  66,  terzo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  dovranno  provvedere entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge  ad  una  ricognizione  straordinaria  delle componenti del proprio  patrimonio  destinate  totalmente  o prevalentemente ai servizi igienico - sanitari.</p><p style="text-align: justify;">Detta ricognizione  straordinaria  verrà  effettuata  in conformità alla normativa vigente presso  ciascun  ente  ed istituto e le relative risultanze, analitiche e  sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini dell' emissione del decreto di cui  all' articolo 24 della legge  regionale  23  giugno  1980,  n.  14,  o  di successivo apposito decreto integrativo del  precedente,  le risultanze della  ricognizione  di  cui  al  secondo  comma, vengono comunicate alla Giunta regionale nonché  al  Comune interessato che, entro il termine perentorio di  giorni  30, provvede a formulare eventuali osservazioni.</p><p style="text-align: justify;">Sono,  altresì,  trasferiti  ai  Comuni  competenti  per territorio i rapporti giuridici relativi alle  attività  di assistenza  sanitaria  attribuite  alle   Unità   Sanitarie Locali.</p><p style="text-align: justify;">Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti  giuridici di cui al comma precedente è  curato,  ove  necessario,  da apposito Commissario nominato dal  Presidente  della  Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">Lo svincolo di destinazione dei  beni  di  cui  ai  commi primo e secondo e all' articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego  e  il  rinvestimento dei   capitoli   ricavati   dalla   loro    alienazione    o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei  beni  culturali eventualmente  ad  essi  connessi,   sono   deliberati   dal Consiglio del comune cui i beni sono  stati  trasferiti,  su proposta dell' assemblea  generale   dell' Unità  Sanitaria Locale e previa autorizzazione della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">Le iniziative di cui al comma precedente  possono  essere assunte   direttamente   dal    Comune    interessato    con deliberazione del consiglio,  previo  assenso   dell' Unità Sanitaria  Locale  e  con   l' autorizzazione  della  Giunta regionale.</p></p></body></html>