﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 giugno 1980

      , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I responsabili dei servizi,  presidi,  settori  e  uffici provvedono, nell' ambito della  organizzazione  interna,  ad assegnare a singoli collaboratori o a  gruppi  di  essi  gli specifici  compiti,  in  relazione  alle  attribuzioni   del singolo servizio, presidio, settore o ufficio.</p><p style="text-align: justify;">L' attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire   l' arricchimento  professionale  e  favorire  la interscambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate  ad una stessa qualifica funzionale, evitando  la  parcellazione del lavoro.</p><p style="text-align: justify;">Nell' ambito  del  livello  della  qualifica   funzionale rivestita e delle attribuzioni assegnate,  il  personale  è direttamente responsabile del risultato  del  lavoro  e,  in particolare, delle istruzioni impartite, dell' attività  di controllo   direttamente   svolta,   del   rispetto    delle prescrizioni ricevute e  delle  norme,  procedure  e  prassi definite, nonché delle omissioni o ritardi in attività cui è tenuto.</p><p style="text-align: justify;">Allo  scopo  di  verificare  il   puntuale   e   corretto conseguimento degli obiettivi fissati al settore,  servizio, presidio  e  ufficio,   l' esercizio    dell' attività   di competenza  del  singolo  e/o   gruppo   di   personale   è assoggettabile, anche in fase  istruttoria,  a  verifiche  e controlli da parte dei rispettivi responsabili per accertare i  comportamenti  riconducibili  a  prestazioni   lavorative insufficienti.</p><p style="text-align: justify;">Salvo si tratti di attività configurabile quale illecito penalmente perseguibili, il  personale  è  esonerato  dalla responsabilità di cui al presente articolo, nei casi in cui abbia  fatto  constare  per  iscritto  il  proprio  motivato dissenso, ovvero possa  dimostrare  di  aver  concorso  alla formazione dell' atto a seguito di ordine scritto.</p></p></body></html>