Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 14

I servizi e le prestazioni fondamentali da erogarsi nel distretto o nelle aree poli - distrettuali sono, in particolare, i seguenti:

- la tutela dell' igiene pubblica e dell' alimentazione;

- la profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

- gli accertamenti e le certificazioni di cui alla lettera q) dell' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- il pronto soccorso ed il trasporto infermi;

- la medicina preventiva e dell' età evolutiva;

- l' assistenza medico - generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;

- le attività consultoriali materno - infantili;

- l' assistenza sociale e consultoriale alla famiglia;

- le attività poliambulatoriali specialistiche;

- la prevenzione delle tossicodipendenze;

- l' igiene e la salute mentale;

- la riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare;

- la distribuzione e informazione sui farmaci;

- l' assistenza familiare e infermieristica a domicilio;

- la promozione dei processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginabili;

- l' assistenza economica in favore di individui e famiglie in stato di bisogno;

- l' attività di informazione e indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi, l' educazione sanitaria;

- la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

- il controllo e la vigilanza sull' igiene della produzione e dei prodotti finiti, su commercio e sulla distribuzione degli alimenti di origine animale;

- la polizia veterinaria;

- la vigilanza sull' alimentazione e sui farmaci per la zootecnia;

- l' ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;

- l' assistenza zooiatrica e la vigilanza sull' assistenza stessa quando svolta da strutture od operatori privati;

- la vigilanza sulla fecondazione artificiale;

- la raccolta dei dati ambientali e personali per il sistema informativo, anche ai fini della compilazione del libretto sanitario.

(1)

Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 54/1991