Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 13

Le Unità Sanitarie Locali sono articolate in distretti, quali strutture per la erogazione dei servizi sanitari e dei servizi socio - assistenziali e delle rispettive prestazioni di primo livello e di pronto intervento, con l' osservanza dei seguenti criteri:

1. ciascun distretto deve coincidere con uno o più Comuni ovvero con una o più circoscrizioni, in cui il territorio del Comune sia stato suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278;

2. ciascun distretto deve riguardare gruppi di popolazione, di regola, compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, nelle

aree a popolazione sparsa, e tra 15.000 e 40.000 abitanti, nelle zone urbane;

3. ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da garantire l' effettiva disponibilità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo quanto previsto dai piani regionali, relativi ai servizi;

4. ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da assicurare la partecipazione della popolazione interessata alla gestione dei servizi.