Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
SEZIONE III
 Strutture operative dell' Unità
Sanitaria Locale
Art. 14
 
I servizi e le prestazioni fondamentali da erogarsi nel distretto o nelle aree poli - distrettuali sono, in particolare, i seguenti:
- la tutela dell' igiene pubblica e dell' alimentazione;
- la profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- gli accertamenti e le certificazioni di cui alla lettera q) dell' articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il pronto soccorso ed il trasporto infermi;
- la medicina preventiva e dell' età evolutiva;
- l' assistenza medico - generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;
- le attività consultoriali materno - infantili;
- l' assistenza sociale e consultoriale alla famiglia;
- le attività poliambulatoriali specialistiche;
- la prevenzione delle tossicodipendenze;
- l' igiene e la salute mentale;
- la riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare;
- la distribuzione e informazione sui farmaci;
- l' assistenza familiare e infermieristica a domicilio;
- la promozione dei processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginabili;
- l' assistenza economica in favore di individui e famiglie in stato di bisogno;
- l' attività di informazione e indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi, l' educazione sanitaria;
- la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- il controllo e la vigilanza sull' igiene della produzione e dei prodotti finiti, su commercio e sulla distribuzione degli alimenti di origine animale;
- la polizia veterinaria;
- la vigilanza sull' alimentazione e sui farmaci per la zootecnia;
- l' ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;
- l' assistenza zooiatrica e la vigilanza sull' assistenza stessa quando svolta da strutture od operatori privati;
- la vigilanza sulla fecondazione artificiale;
- la raccolta dei dati ambientali e personali per il sistema informativo, anche ai fini della compilazione del libretto sanitario.

Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 54/1991
Art. 15
 
I servizi e le prestazioni da erogarsi in ambito distrettuale sono assicurati da operatori stabilmente presenti nell' ambito stesso, nonché mediante la presenza con periodicità di operatori di altre strutture.
Svolgono stabilmente la loro attività nel distretto i seguenti operatori:
- i medici di base, generici e pediatrici;
- i medici di guardia, festiva e notturna, generica e pediatrica;
- il personale paramedico;
- i tecnici dell' ambiente;
- gli operatori sociali e domiciliari.

Svolgono la loro attività in uno o più distretti, i seguenti operatori:
- i medici specialistici;
- gli operatori dei centri di salute mentale;
- il personale della medicina scolastica e sportiva;
- i veterinari generici ed il personale tecnico del settore veterinario;
- il personale odontoiatrico e odontotecnico;
- gli operatori dei consultori familiari;
- gli operatori della medicina del lavoro;
- gli operatori ecologici e dell' igiene ambientale.

Svolgono, infine, la loro attività in più distretti, i seguenti operatori:
- operatori dei servizi e presidi multizonali.

L' attività degli operatori predetti è organizzata a livello distrettuale, secondo criteri di collegialità e di interdisciplinarietà e deve tendere a garantire la unitarietà e globalità degli interventi sull' individuo e sull' ambiente.
Art. 24
 
I sindaci dei comuni, nell' esercizio delle funzioni che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 13, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvalgono direttamente delle unità operative della Unità Sanitaria Locale secondo le competenze a ciascuna attribuite, in base alle intese di carattere generale che saranno adottate dai Comitati di gestione o anche in mancanza di queste nel caso di necessità ed urgenza. Dei provvedimenti adottati essi informano il Presidente del Comitato di gestione.
Le unità operative della Unità Sanitaria Locale, competenti per materia, formulano, altresì, direttamente ai sindaci le proposte previste dalla legislazione vigente per l' adozione dei provvedimenti di loro competenza quali autorità sanitarie locali.