Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
SEZIONE I
 Disposizioni preliminari e comuni
Art. 3
 
In attesa della riforma dell' assistenza pubblica, in attuazione di quanto disposto all' articolo 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella previsione dell' attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la gestione coordinata ed integrata dei servizi sanitari con i servizi sociali esistenti nell' ambito dell' Unità Sanitaria Locale è assicurata dagli organi istituzionali e dall' ufficio di direzione della stessa, mediante:
- la predisposizione di programmi e progetti unitari;
- la promozione di organismi di raccordo per l' organizzazione e gestione unitarie degli interventi relativi;
- la verifica dell' attuazione dei programmi e degli interventi unitariamente considerati;
- l' integrazione degli organismi di livello dipartimentale con la rappresentanza degli operatori sociali interessati;
- il lavoro di gruppo degli operatori sanitari e sociali.