Art. 29
Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per l' attribuzione ai Comuni e per il loro esercizio da parte delle Unità Sanitarie Locali, di funzioni in materia di igiene e sanità ed, in particolare, di quelle esercitate, ai sensi delle vigenti leggi, dagli uffici Medici provinciali e dei Veterinari provinciali, salvo quelle, eventualmente, da riservarsi alla Regione.