Art. 25
Fino alla riforma dell' ordinamento universitario e delle facoltà di medicina saranno posti a disposizione della facoltà di medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento i servizi e i presidi, nonché le altre strutture della unità sanitaria locale che saranno individuati nelle apposite convenzioni tra la regione e l' università ai sensi dell'
articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nelle medesime convenzioni saranno altresì indicati:
- l' apporto delle unità sanitarie locali ai compiti didattici e di ricerca della università;
- l' apporto della facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale nel settore dell' assistenza sanitaria.
Le convenzioni, una volta definite, fanno parte del piano sanitario regionale.