Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
Art. 24
 
I sindaci dei comuni, nell' esercizio delle funzioni che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 13, secondo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvalgono direttamente delle unità operative della Unità Sanitaria Locale secondo le competenze a ciascuna attribuite, in base alle intese di carattere generale che saranno adottate dai Comitati di gestione o anche in mancanza di queste nel caso di necessità ed urgenza. Dei provvedimenti adottati essi informano il Presidente del Comitato di gestione.
Le unità operative della Unità Sanitaria Locale, competenti per materia, formulano, altresì, direttamente ai sindaci le proposte previste dalla legislazione vigente per l' adozione dei provvedimenti di loro competenza quali autorità sanitarie locali.