Art. 21
Presso ogni stabilimento ospedaliero è costituito e funziona il Consiglio Sanitario secondo le norme contenute nella
Legge 27 febbraio 1968, n. 132 e relative norme delegate.
Nelle Unità Sanitarie Locali con più stabilimenti ospedalieri i Consigli sanitari dei medesimi formano il Consiglio generale Sanitario Ospedaliero, quale organo di consultazione tecnica.
Il Consiglio Generale Sanitario Ospedaliero è presieduto dal funzionario medico di cui al primo comma dell' articolo 19 ed è convocato dal medesimo, anche su istanza di uno dei consigli sanitari degli stabilimenti ospedalieri della zona.
Il Consiglio Generale Sanitario esprime parere sulle questioni di carattere generale riguardanti più stabilimenti ospedalieri, nonché sull' acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza sotto il profilo diagnostico - terapeutico per i servizi e reparti ospedalieri.