Art. 20
Ad ogni stabilimento ospedaliero è preposto un funzionario appartenente ai servizi amministrativi, il quale esercita le funzioni di cui agli articoli 48 e 49 del
DPR 27 marzo 1969, n. 128, eccezion fatta per quelle di competenza degli uffici e strutture, di cui al presente Titolo I, Sezione III, della presente legge.
In particolare, lo stesso, avvalendosi di uffici commisurati ai rispettivi compiti, provvede alle esigenze: di ordine alberghiero; tecnico manutentive; di conservazione ed efficienza dei beni patrimoniali; dei servizi generali e di pulizia; del controllo delle presenze del personale; nonché all' amministrazione dell' economato ed alla tenuta degli inventari di cui rispettivamente alle lettere d) ed e), ultima parte dell'
articolo 49 del citato DPR 27 marzo 1969, n. 128.
I compiti e le mansioni svolte dal predetto funzionario per l' esercizio ospedaliero devono essere coordinate sotto l' aspetto organizzativo con quelle del funzionario medico di cui al precedente articolo 19.
Sotto l' aspetto funzionale il predetto soggetto risponde al settore o ai settori aventi funzioni gestionali.