Art. 19
All' ospedale unico dell' Unitā Sanitaria Locale č preposto un funzionario medico di livello dirigenziale, appartenente ai servizi igienico - organizzativi, il quale assume le funzioni proprie del sovraintendente sanitario, di cui alla
legge 12 febbraio 1968, n. 132 e relative norme delegate.
In particolare, lo stesso trasmette gli obiettivi prefissati dagli organi di amministrazione dell' Unitā Sanitaria Locale verso gli stabilimenti ospedalieri e relativi servizi trasmette agli stessi organi, per il tramite dei settori, le esigenze di ogni singolo stabilimento; svolge compiti d' indirizzo e coordinamento nei riguardi dei reparti di degenza; svolge compiti organizzativi e di vigilanza sui servizi di diagnosi e cura; ha la responsabilitā degli uffici che ad esso fanno capo.
A ciascuno stabilimento ospedaliero č preposto un funzionario medico di livello dirigenziale, appartenente ai servizi igienico - organizzativi o, in mancanza, ai servizi di diagnosi e cura, il quale assume le funzioni proprie del direttore sanitario, di cui alla
legge 12 febbraio 1968, n. 132 e relative norme delegate.
Dell' esercizio delle proprie funzioni il funzionario medico preposto allo stabilimento risponde al funzionario medico preposto all' ospedale unico, il quale ultimo risponde al settore della medicina di base, specialistica ed ospedaliera.