Art. 18
Il complesso degli stabilimenti ospedalieri, presenti sul territorio dell' Unità Sanitaria Locale, costituisce un ospedale unico, ai fini della coordinata organizzazione e gestione dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale e dell' erogazione delle relative prestazioni.
All' organizzazione del complesso degli stabilimenti dell' Ospedale unico ed alla localizzazione dei relativi servizi e presidi, si provvede con il piano sanitario regionale, tenendo conto della connessione prevista dal piano stesso per le singole specialità.
Lo stesso piano indica, altresì, le eventuali temporanee esigenze di integrazione all' assistenza ospedaliera pubblica mediante il ricorso a convenzioni con case di cura private.
Dopo la costruzione delle Unità Sanitarie Locali e fino all' entrata in vigore del primo piano sanitario regionale, la organizzazione degli ospedali in divisione, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura rimane disciplinata dalle norme della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, salvo quanto disposto al successivo articolo.