Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
Art. 15
 
I servizi e le prestazioni da erogarsi in ambito distrettuale sono assicurati da operatori stabilmente presenti nell' ambito stesso, nonché mediante la presenza con periodicità di operatori di altre strutture.
Svolgono stabilmente la loro attività nel distretto i seguenti operatori:
- i medici di base, generici e pediatrici;
- i medici di guardia, festiva e notturna, generica e pediatrica;
- il personale paramedico;
- i tecnici dell' ambiente;
- gli operatori sociali e domiciliari.

Svolgono la loro attività in uno o più distretti, i seguenti operatori:
- i medici specialistici;
- gli operatori dei centri di salute mentale;
- il personale della medicina scolastica e sportiva;
- i veterinari generici ed il personale tecnico del settore veterinario;
- il personale odontoiatrico e odontotecnico;
- gli operatori dei consultori familiari;
- gli operatori della medicina del lavoro;
- gli operatori ecologici e dell' igiene ambientale.

Svolgono, infine, la loro attività in più distretti, i seguenti operatori:
- operatori dei servizi e presidi multizonali.

L' attività degli operatori predetti è organizzata a livello distrettuale, secondo criteri di collegialità e di interdisciplinarietà e deve tendere a garantire la unitarietà e globalità degli interventi sull' individuo e sull' ambiente.