Art. 11
Al fine di assicurare l' autonomia tecnico - organizzativa del settore e la partecipazione degli operatori socio - sanitari al funzionamento dell' Unità Sanitaria Locale, ciascun settore dispone di un organo di consultazione tecnica, presieduto dal responsabile del settore e composto dai responsabili dei dipartimenti e dai rappresentanti degli operatori dei servizi e presidi operanti nelle materie di pertinenza del settore.
Il numero e le modalità di scelta di tali operatori sono determinati dal regolamento.
L' organo consultivo di settore si esprime in ordine alle proposte di piani, programmi e progetti - obiettivo del settore e verifica trimestralmente l' attuazione di quelli approvati e resi esecutivi.
Per determinati programmi e progetti - obiettivo può disporsi la riunione di più organi consultivi di settore.