Art. 12
I servizi ed i presidi dell' Unità Sanitaria Locale sono organi tecnico - funzionali, costituiti da complessi unitari svolgenti un' attività o complesso di attività omogenee nell' ambito di competenza di uno o più settori.
Per il conseguimento di determinati obiettivi e per la attuazione di specifici progetti di intervento, i servizi e presidi possono essere aggregati sotto l' aspetto tecnico - funzionale in uno o più dipartimenti.
All' aggregazione di servizi e presidi in dipartimenti si provvede con il piano sanitario regionale.
L' organizzazione e l' aggregazione dei dipartimenti è definita dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale in conformità ai criteri indicati dal piano sanitario regionale e da quello dei servizi socio - assistenziali.
I servizi ed i presidi singoli o aggregati in dipartimenti sono coordinati dal corrispondente o corrispondenti settori funzionali per materia o gruppi di materie.