Art. 23
I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell' articolo 21, mettono a disposizione dell' Unità Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
All' individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d' intesa con il Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.