Art. 21
In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unità sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.
L' Assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale, di cui al precedente articolo 3, individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dalla Unità Sanitaria Locale.