Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
Art. 1
 
In armonia con le forme fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le Provincie ed i Comuni, un' organica politica per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni e dei servizi sanitari e socio - assistenziali, ispirandosi ai seguenti principi:
- uguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio - assistenziali ed eliminazione di ogni forma di emarginazione degli utenti dei servizi;
- ampia partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e degli enti territoriali;
- caratterizzazione in senso preventivo degli interventi socio - sanitari attraverso l' esercizio di tutte le attività preordinate alla salvaguardia dell' integrità sociale e psico - fisica dei cittadini ed alla rimozione delle cause che possano attentare a tale integrità;
- unità e globalità degli interventi da realizzarsi attraverso la integrazione ed il coordinamento fra tutti i servizi sanitari ed assistenziali e ricomposizione dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione;
- il più ampio sviluppo ed articolazione delle attività di prevenzione a tutti i livelli dell' organizzazione sociale, civile e produttiva;
- il più ampio decentramento territoriale dei servizi, compatibilmente con il livello funzionale degli stessi.

La Regione ritiene, altresì, fondamentale la diffusione di tutte le informazioni utili per la promozione di una adeguata educazione socio - sanitaria, al fine di favorire nel cittadino l' affermarsi di una coscienza socio - sanitaria a tutti i livelli dell' organizzazione sociale e civile.