Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 16 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
2 Articolo 16 ter aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
3 Articolo 16 quater aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
4 Articolo 16 quinquies aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
5 Partizione di cui fa parte l'art. 3, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 Disposizioni preliminari e generali
Art. 1
 
In armonia con le forme fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le Provincie ed i Comuni, un' organica politica per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni e dei servizi sanitari e socio - assistenziali, ispirandosi ai seguenti principi:
- uguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio - assistenziali ed eliminazione di ogni forma di emarginazione degli utenti dei servizi;
- ampia partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e degli enti territoriali;
- caratterizzazione in senso preventivo degli interventi socio - sanitari attraverso l' esercizio di tutte le attività preordinate alla salvaguardia dell' integrità sociale e psico - fisica dei cittadini ed alla rimozione delle cause che possano attentare a tale integrità;
- unità e globalità degli interventi da realizzarsi attraverso la integrazione ed il coordinamento fra tutti i servizi sanitari ed assistenziali e ricomposizione dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione;
- il più ampio sviluppo ed articolazione delle attività di prevenzione a tutti i livelli dell' organizzazione sociale, civile e produttiva;
- il più ampio decentramento territoriale dei servizi, compatibilmente con il livello funzionale degli stessi.

La Regione ritiene, altresì, fondamentale la diffusione di tutte le informazioni utili per la promozione di una adeguata educazione socio - sanitaria, al fine di favorire nel cittadino l' affermarsi di una coscienza socio - sanitaria a tutti i livelli dell' organizzazione sociale e civile.
Art. 2
 
Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all' articolo precedente, in attuazione dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della regione è suddiviso in zone i cui ambiti sono delimitati, in base ai criteri di cui ai commi primo e secondo dell' articolo 14 della medesima legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentiti i Comuni interessati e previo parere delle Province, sentita la Commissione consiliare competente.
Per la consultazione dei Comuni e delle Province deve essere concesso un termine non inferiore a 45 giorni.
Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti con effetto dall' inizio del triennio di validità del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei Comuni interessati.
In ogni zona socio - sanitaria è istituita un' unità sanitaria locale, nella quale, fino all' attuazione della riforma dell' assistenza sociale, trovano coordinamento ed integrazione i servizi socio - assistenziali del territorio.
La unità sanitaria locale è lo strumento operativo dei Comuni, singoli od associati, delle Comunità montane e di quella collinare.
La delimitazione dei distretti scolastici sarà adeguata, di norma, agli ambiti territoriali delle zone socio - sanitarie.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali, all' attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che sono loro conferiti dalla presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge la suddivisione del territorio regionale di cui al primo comma viene determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto dei voti già formulati dagli Enti Locali Territoriali in sede di consultazione sulla deliberazione giuntale 1 agosto 1979 concernente gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Dopo il primo triennio di funzionamento delle Unità Sanitarie Locali è fatto obbligo di procedere alla verifica, previa consultazione della delimitazione degli ambiti territoriali per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie, da adottarsi secondo i commi primo, secondo e terzo del presente articolo.
TITOLO II
 Aspetti istituzionali per la gestione
delle unità locali di servizi
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 55/1983
2 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 17/1985
3 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1985
2 Secondo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 39/1985
3 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Ottavo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 39/1985
2 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 39/1985
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 39/1985
3 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 42/1983
2 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 16/1981
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 2/1981 nel testo modificato da art. 1, L. R. 40/1981
3 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, primo comma, L. R. 35/1982 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, primo comma, L. R. 29/1986
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
2 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 11 e 16, secondo comma, L.R. 17/85.
Art. 16 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
2 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 12 e 16, secondo comma, L.R. 17/85.
Art. 16 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
2 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 13 e 16, secondo comma, L.R. 17/85.
Art. 16 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 55/1983
2 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 14 e 16, secondo comma, L.R. 17/85.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 60/1980
2 Articolo abrogato da art. 16, secondo comma, L. R. 17/1985
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 60/1980
2 Articolo abrogato da art. 16, secondo comma, L. R. 17/1985
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, secondo comma, L. R. 17/1985
TITOLO III
 Norme per l' esercizio di funzioni
in materia di assistenza sociale
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 24
La Giunta regionale indice l' elezione delle Assemblee delle Unità Sanitarie Locali entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le Assemblee, una volta verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del Comitato di gestione, entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai Comuni, in modo graduale ove necessario, perché siano attribuite alle Unità Sanitarie Locali, delle funzioni dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66, comma primo, lettere a) e b), della predetta legge n. 833.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 2/1981
2 Ottavo comma sostituito da art. 1, terzo comma, L. R. 2/1981
3 Ottavo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
4 Nono comma abrogato da art. 1, L. R. 40/1981