Legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/02/1980

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 2
 
Al primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1977 n. 3, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, la parola << presente >> viene sostituita con << precedente >>, le parole << importo ammesso >> vengono sostituite con << contributo concesso >> e la parola << oggetto >> viene sostituita con << progetto >>.
Art. 3
 
La spesa di lire 10.400.000.000 autorizzata con il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, a modifica di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo, fa carico al capitolo 8213 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10.400.000.000 per detto esercizio, mediante storno di pari importo dal capitolo 8367 del citato stato di previsione.