Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dei contributi in misura non superiore all' 80% del danno accertato.
La concessione dei contributi potrà aver luogo ove il danno stesso superi l' importo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna abitazione e di lire 30 milioni per ciascun edificio pubblico, di uso pubblico e di culto.