Art. 10
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8363 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1978, e trasferita ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - dal capitolo del precitato stato di previsione.