Art. 1
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 24 giugno 1978, 19 luglio 1978 e 4 aprile 1979, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo per la cui riparazione non è previsto alcun contributo in base ad altre leggi regionali o statali, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto danneggiati in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche.