Legge regionale 01 settembre 1979, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.
CAPO IV
 Rifinanziamento degli interventi previsti dall' articolo 3
della
legge regionale 26 aprile 1976, n. 5 e dagli articoli 11,
22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale
18 novembre 1976, n. 60
Art. 24
 
Per le finalitą di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, č autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' esercizio 1979.
Art. 25
 
Per le finalitą di cui agli articoli 11, 22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 č autorizzata la spesa complessiva di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni per l' esercizio 1979, e precisamente:
a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, per le finalitą di cui all' articolo 11;
b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, per le finalitą di cui all' articolo 22;
c) lire 980 milioni, di cui lire 170 milioni per l' esercizio 1979 per le finalitą di cui agli articoli 37 punto 1), 40 e 41;
d) lire 130 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1979, per le finalitą di cui agli articoli 46, 47 e 48;
e) lire 151 milioni, di cui lire 70 milioni per l' esercizio 1979 per le finalitą di cui all' articolo 49.

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1980 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 57/79.
2 Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 3/1980 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 57/79.