Legge regionale 01 settembre 1979, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.
Art. 33
 
Per le finalitą di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, come rifinanziato con l' articolo 24 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1302 con la denominazione: << Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l' indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).