Legge regionale 01 settembre 1979, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.
Art. 29
 
Per le finalità previste dall' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria III - il capitolo 1256 con la denominazione: << Spese in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l' acquisto di opere d' arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l' acquisto di opere d' arte di particolare pregio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 105 milioni si fa fronte, per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 5 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979.
I pagamenti da effettuare a fronte degli impegni già assunti ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, vanno disposti sul capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.