Art. 27
Per le finalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come modificato con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 6405 con la denominazione: << Contributi a favore di proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale sulle spese relative a lavori effettuati per il loro restauro, consolidamento e ristrutturazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni Ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).