Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 31/1997
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 3, L. R. 31/1997 con effetto, previsto dal comma 5 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1999.
Art. 2
In conseguenza di quanto disposto all' articolo precedente, l' organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di 12 posti di segretario, 18 di coadiutore, 3 di agente tecnico e 4 di commesso.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell' Ufficio Tavolare di Trieste, siti nell' ambito del Palazzo di Giustizia, nonché per le opere di adeguamento e di sistemazione necessarie per adibire i locali stessi ad uffici giudiziari.
Art. 4
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1979, che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
L' onere derivante dall' applicazione dell' articolo 3 della presente legge fa carico al capitolo 1706 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.