Legge regionale 28 luglio 1979 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

Art. 15

Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della presente legge fanno carico:

- per il settore dell' industria al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 8 miliardi, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979;

- per il settore del commercio al capitolo 7844 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 8 miliardi, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979.

All' onere complessivo di lire 16 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 del precitato stato di previsione.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.