Legge regionale 28 luglio 1979 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

Art. 13

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 250 milioni per far fronte alle domande presentate all' Amministrazione regionale entro il 15 gennaio 1979.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.