Art. 19
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 13 della presente legge fanno carico al capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 1.000 milioni, corrispondenti alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni relativi all' annualitą autorizzata per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 1.000 milioni si fa fronte, per lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi); per lire 690 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e, per lire 230 milioni relativi all' esercizio 1979, con la maggior entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata dei precitati piano e bilancio, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 230 milioni per l' esercizio 1979.
Le annualitą relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.