Art. 17
Per le finalitā di cui al primo comma dell' articolo 10 della presente legge č autorizzato nell' esercizio finanziario 1979 un limite di impegno di lire 2 miliardi.
Le annualitā relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6759 con la denominazione: << Contributi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per i mutui agevolati a medio termine concessi alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Le annualitā relative al predetto limite per gli esercizi dal 1983 al 1988, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.