Le quote delle assegnazioni previste dal precedente articolo 8, limitatamente al limite di impegno destinato al settore dell' industria, nonché dai precedenti articoli 9 e 10 che, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione del piano di sviluppo di cui allo
articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, risultino non formalmente impegnate con deliberazione rispettivamente della Giunta regionale ovvero del Comitato per la gestione del Fondo di Rotazione di cui all'
articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 ovvero del Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, di cui all'
articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, saranno - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa - stornate dai rispettivi capitoli di spesa e riscritte sul capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.