Art. 8
I contributi di cui al comma precedente relativamente al settore del commercio dovranno essere concessi prioritariamente per garantire la ricostruzione, la ripresa e lo sviluppo delle unitą produttive in edifici ad uso misto, a favore delle imprese commerciali di cui all'
articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le annualitą relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988;
- per il settore del commercio: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.