Art. 13
Per le finalitā previste dalla
legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni č autorizzato nell' esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 250 milioni per far fronte alle domande presentate all' Amministrazione regionale entro il 15 gennaio 1979.
Le annualitā relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.