Art. 10
Per gli interventi previsti dall'
articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale č autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' anno finanziario 1979, un contributo annuale di lire 2 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalitā di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Le modalitā di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e la misura delle agevolazioni sono determinate su proposta della Giunta regionale con decreto del Ministro del Tesoro come previsto dall' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella
legge 29 maggio 1976, n. 336.