Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
TITOLO V
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed
integrazioni
Art. 27
Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.
Per l' alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all' articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.
In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).
Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria - a seguito di presentazione di apposita domanda - sulla base della spesa - esclusa quella per il terreno - sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all' elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l' applicazione dell' indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.
Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell' intera misura spettante ed in unica soluzione.
Negli altri casi, purché si abbia avuto l' inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l' erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.
Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell' articolo medesimo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 80/1980
2 Primo comma interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 26/1988
4 Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 28
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la Segreteria generale straordinaria, sentite le Amministrazioni comunali interessate.
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all' articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
3 Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 29
 
All' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Nei Comuni classificati interamente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.

Art. 35
 
Il terzo comma dell' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione. >>

Art. 36
 
Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l' alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 49 citato.
I benefici di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi soltanto se nessuno dei componenti il nuovo nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 37
 
All' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 il contributo pluriennale costante è elevato dal 7,5% all' 8%.
Art. 41
 
L' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

Art. 42
 
Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 44
 
Al primo comma, punto 3 dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole << dall' articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 >> sono sostituite dalle seguenti << dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati >>.
Art. 46
 
All' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale. >>

Art. 47
Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 26/1988
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 2, L. R. 50/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 4, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
12 Parole aggiunte al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 37/1993
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, L. R. 37/1993
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 113, comma 1, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 37/1993
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 24, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 4/2001
Art. 48
 
Limitatamente alle opere di cui all' articolo 75, primo comma, punto 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti per giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 
All' articolo 76, primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza dei Comuni >> aggiungere: << nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare >>.
Art. 52
 
Nell' interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l' accertamento dell' appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l' erogazione del contributo di cui al primo comma.
Note:
1 Primo comma interpretato da art. 49, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 53
Le domande per ottenere i benefici di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 34, L. R. 2/1982
Art. 54
In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988
3 Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 55
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002