Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 71
 
Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente articolo 46, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5518 con la denominazione << Interventi straordinari ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi nei Comuni terremotati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1 miliardo relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.