Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 67
 
Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all' attivitā di allevamento zootecnico nell' esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell' attivitā medesima.