Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'
articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all' attivitā di allevamento zootecnico nell' esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell' attivitā medesima.
L' accoglimento della domanda di contributo - anche in sanatoria - per quanto concerne il secondo edificio da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, che la sottopone al parere della Commissione consiliare di cui all'
articolo 17, primo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, č subordinato all' autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai sensi della
legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la Commissione consiliare speciale.