Art. 66
Coloro che hanno diritto alle provvidenze di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione o la ricostruzione di un edificio, sul quale sia necessario effettuare opere per consentire a sé o a persone conviventi che siano handicappate il superamento di barriere architettoniche, possono ottenere, su domanda da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo in conto capitale pari al costo di dette opere.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 37/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 37/1993