Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 55
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002