Art. 50
Qualora per l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Comuni che intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all' importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.
Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un' istanza, documentata e corredata dal parere della competente Comunitā montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrā alla decisione della Giunta regionale. Quest' ultima, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerā l' ordine di prioritā degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.