e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che giā godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.
La durata di 25 anni, di cui al
terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, č ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto giā pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver giā riscattato completamente l' alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall' articolo 41 della presente legge. >>