I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all'
articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della
legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. >>